La filiera corta rappresenta un elemento importante della diversità agricola che mira a ridare valore aggiunto agli agricoltori. Essa si identifica nel rapporto diretto tra produttore e consumatore, che oltre a permettere di evitare i trasporti su lunghe distanze, favorisce lo sviluppo economico dei territori e dà la possibilità ai consumatori di farsi protagonisti dello sviluppo economico locale. Tuttavia la sua domanda, seppur esistente, non è sufficientemente strutturata, né sufficientemente identificata, né sufficientemente accessibile. Questo quanto sottolineato dal Commissario europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Dacian Ciolos (foto in basso) a Bruxelles il 20 aprile 2012, nel corso di una conferenza tenutosi innanzi alla Commissione, su Agricolture locali e filiere corte: rafforzare la dimensione locale della politica agricola comune - Agricoltura locale e catene di trasmissione del cibo corte. Non v'è dubbio che le filiere corte siano state ignorate troppo a lungo, tuttavia il 15% delle aziende agricole dell'Unione europea commercializzano localmente più del cinquanta per cento della loro produzione, a dimostrazione delle grandi possibilità dei cosiddetti "servizi di approvvigionamento locale".
Per il commissario Ue all'Agricoltura la vendita su scala locale di una parte più cospicua di produzione agricola riuscirà a dare risposte concrete ai consumatori, che tengono alla qualità, alla ricchezza dell'offerta di prodotti agricoli e alle tradizioni, oltre che alla salute economica del settore agricolo. Da ciò emerge l'esigenza di dare nuovo impulso alla normativa di settore, attraverso proposte di legge sia sul versante nazionale che comunitario. L'iniziativa nazionale è la n° 5237, presentata il 29 maggio, e diretta a stabilire Norme per la promozione della vendita diretta e del consumo dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità . La proposta di legge reca norme volte a valorizzare e sostenere il consumo e la commercializzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e dei prodotti alimentari stagionali e di qualità, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, anche al fine di promuovere il consumo di alimenti a basso impatto ambientale. A tale fine, sono promosse azioni per informare i consumatori sulla provenienza e sulle specificità qualitative dei prodotti alimentari posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta. La proposta di legge si compone di dieci articoli, in particolare si intende disciplinare ed incentivare, agli art. 4,5,6, la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità e le correlate attività di informazione. A tal fine, l'articolo 4 invita i comuni ad individuare le aree mercatali da riqualificare e da destinare a spazi per la vendita di tali prodotti anche al fine di recuperare usi legati alla tradizione e alla vita dei centri storici delle città.
Inoltre l'articolo 8 disciplina, ai fini del riconoscimento dei prodotti alimentari di comprovata sostenibilità ambientale, l'istituzione del marchio di filiera «chilometro zero», mentre il successivo articolo 9 prevede l'istituzione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di un albo delle imprese agricole ed agroalimentari e delle imprese commerciali che vendono prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta, stagionali e di qualità . Infine l'art.10 contiene disposizioni che assicurano i necessari controlli atti ad accertare le eventuali infrazioni alle norme della legge ed a garantire la tutela dei prodotti alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta. In ambito europeo si registra una proposta di regolamento per la Politica di sviluppo rurale post 2013, che prevede strategie prioritarie d'intervento sulla filiera corta e diversi strumenti a sostegno della stessa.
La proposta indica tra l'altro una definizione di filiera, indicata, all'articolo 2, come quella forma di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori e consumatori. La proposta prevede tutta una serie di azioni a sostegno della filiera corta che vanno dalla creazione dei partenariati, alla predisposizione di piattaforme logistiche, fino alla promozione delle filiere corte e dei mercati locali. Il regolamento è inoltre, volto afavorire la filiera quale strumento atto a restituire reddito al settore primario riducendo le transazioni intermedie del processo di distribuzione dei prodotti, nonché rispondere a specifiche esigenze territoriali, in quelle zone in cui l'agricoltura trova ragione economica dalla convivenza con le realtà socio-economiche locali. In tal senso la filiera può divenire elemento di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, e contribuire alla ristrutturazione di aree soggette a processi di riconversione economica e sociale.