Con il decreto legge n. 63 del 4 giugno 2013 è stata sia prorogata sino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di efficienza energetica, sia innalzata dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. Per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali, o per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione del 65% è invece prorogata al 30 giugno 2014. Di conseguenza, a seguito di detto intervento normativo, i contribuenti che eseguono lavori di ristrutturazione di immobili residenziali hanno diritto a una detrazione Irpef del 50% per le spese sostenute per l'acquisto di mobili - di tutti i mobili, compresi librerie ed armadi a muro, cucina, bagno, etc - destinati all'arredo degli immobili su cui sono effettuati i lavori, con un tetto massimo di spesa di 10mila euro, aggiuntivo rispetto ai 96mila euro previsti per la ristrutturazione. In attesa di conoscere l'esatto contenuto dell'art. 16 del recente D.l. n. 63 del 2013 come risultante dalla conversione in legge del decreto, attualmente all'esame del Parlamento, è opportuno evidenziare che per quel che concerne le modalità di esecuzione dei pagamenti al fine di aver diritto alla detrazione, i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici, pertanto, dovranno essere indicati:
- la causale del versamento attualmente utilizzata dalle banche e da Poste Italiane Spa per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Va ancora evidenziato che il Senato ha approvato un emendamento al sopra citato decreto sull'efficienza energetica varato dal governo all'inizio di giugno ed attualmente in fase di conversione, che prevede un ampliamento dei beni agevolabili per la detrazione del 65% sulla riqualificazione energetica. In seguito a detto emendamento anche i condizionatori in grado di fare caldo e freddo potranno rientrare nel perimetro dell'agevolazione, assieme agli infissi, all'isolamento termoacustico, alle caldaie ad alta efficienza ed a quelle a biomassa, ed ai pannelli solari. Sono esclusi dalla categoria degli "impianti termici" le stufe, i caminetti e gli apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, a meno che siano stabili e raggiungano una potenza nominale pari ad almeno 10 KW.
Con lo stesso emendamento è stato inoltre deliberato di includere nel bonus ristrutturazioni del 50% anche i grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, forni da incasso, cucine a gas, congelatori, lavelli e piani cottura) di classe non inferiore alla A+, con l'eccezione dei forni (classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Anche quest'ultima detrazione va calcolata su un imponibile di 10mila euro che è aggiuntivo rispetto ai 96mila euro previsti per le opere di ristrutturazione immobiliari. Infine sono stati inclusi anche gli interventi per il miglioramento antisismico fra quelli cui si applicano le proroghe agli sgravi del 50% e del 65%. Altre modifiche varate da Palazzo Madama riguardano i termini per l'adozione del piano d'azione volto ad aumentare gli edifici a "energia zero", l'attestato di certificazione energetica e le relazioni tecniche di progetto attestanti la rispondenza alle prescrizioni sul contenimento dei consumi energetici. <span class="s1">Si conclude evidenziando che gli edifici a "energia zero" o "green", i quali hanno un consumo a basso impatto ambientale coperto quasi esclusivamente da fonti rinnovabili, e per i quali è prevista una detrazione pari al 65%, dovranno essere realizzati entro il 2020, gli edifici privati, viceversa entro il 2018, gli edifici della pubblica amministrazione.