Letteralmente con il termine startup si indica il periodo di avviamento di un'impresa oggi, inoltre, lo stesso viene associato al concetto di innovazione, prevalentemente tecnologica, nonché al settore degli investimenti nel ramo della ricerca e dello sviluppo. In Italia le startup innovative sono state introdotte dal D.L. n. 179/2012 (c.d. Decreto-sviluppo bis), convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successivamente modificate dal D.L. n. 76/2013, convertito dalla L. 9 agosto 2013, n° 99. La normativa mira, ai sensi dell'art. 25 del D.L. 179/12, a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare di quella giovanile. Si è, dunque, voluto rendere l'Italia un paese attraente per la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, e quindi meta di capitali e talenti stranieri, grazie all'utilizzo di uno strumento quale è lo startup, già in uso nelle moderne economie per la diffusione di innovazioni tecnologiche all'interno del sistema economico. Nel caso in cui un'impresa voglia usufruire della qualifica "startup innovativa", è necessario che la stessa sia in possesso dei seguenti requisiti, formali e sostanziali:
1) deve, anzitutto, assumere la forma di società di capitali o di società cooperativa di diritto italiano ovvero di società europea residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
2) deve svolgere attività d' impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda
3) a partire dal secondo anno di attività della startup, il totale del valore della produzione annua risultante dall'ultimo bilancio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro
4) non deve distribuire, e non deve aver distribuito, utili
5) non è stata costituita da una fusione, da una scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda
6) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico
7) le spese in ricerca e sviluppo devono essere uguali o superiori al 15 per cento (così come modificato dall'art. 9 co. 16 del D.L. n. 76/13, in quanto inizialmente era pari al 20%) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della startup innovativa
8) deve impiegare come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso del titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato, od in possesso di laurea ma che abbia svolto attività di ricerca certificata
9) deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno un brevetto relativo ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.
Alle startup innovative vengono inoltre riservate agevolazioni fiscali, esenzioni per la costituzione ed iscrizione al Registro delle Imprese (niente imposta di bollo né pagamento del diritto annuale dovuto alle camere di commercio). Accanto alle startup innovative, si collocano anche le startup innovative a vocazione sociale, che si distinguono dalle altre in quanto, fermi restando gli stessi requisiti, operano in via esclusiva nei settori di utilità sociale così come indicati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 155/2006 ovvero, assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca ed erogazione di servizi culturali, formazione extra-scolastica, servizi strumentali alle imprese sociali. Data la loro particolare vocazione, ovvero quella di rispondere ad esigenze non solo di mercato ma soprattutto della società, questo modello di startup, appare essere poco attraente per gli investitori stranieri, i quali possono contare su di un tasso di ritorno sull'investimento molto più basso rispetto a quello che sicuramente otterrebbero investendo su di una startup innovativa. Tuttavia anche in questo caso il legislatore è intervenuto cercando di rendere appetibile anche questo modello di impresa, attraverso la previsione di specifiche norme volte ad agevolare questo strumento di impresa, quali ad esempio un'agevolazione fiscale, prevista per il biennio 2013-2015, differenziata in base alla circostanza che l'investimento venga effettuato da una persona fisica oppure da una società. Per le persone fisiche, l'agevolazione sarà pari al 25% dell'Irpef delle somme investite nel capitale della startup medesima. Per le società o meglio per le realtà soggette a tassazione Ires, invece, la deduzione sarà pari al 27% della somma investita per anno. Infine si evidenzia che anche quest'ultime startup innovative, come anche tutte le altre, possono ai sensi dell'art. 30 del citato DL 179/2012 raccogliere capitali di rischio per mezzo di portali on line (c.d. "crowdfunding").